Vietato fumare in automobile in presenza di minori o donne in dolce attesa; nei pressi degli ospedali; immagini-shock sui pacchetti, multa da 300 Euro per chi getta i mozziconi a terra o in acqua, sono solo alcune delle nuove norme in vigore dal 2 Febbraio 2016. Il presidente del Codacons, Rienzi commenta: “Misure senza dubbio positive ma servono più controlli specie sul fronte dei luoghi pubblici”.
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 18 Gennaio scorso del Decreto Legislativo n. 6/2016 che recepisce la Direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati, sono entrate ed entreranno progressivamente in vigore dal 2 Febbraio 2016 le nuove norme della legge sul fumo. La finalità delle nuove norme è assicurare un elevato livello di protezione della salute attraverso l’introduzione di maggiori restrizioni e avvertenze per dissuadere i consumatori e, in particolare, i minori dal consumo di prodotti a base di tabacco o contenenti nicotina.
Le principali novità del Decreto sono:
divieto di vendita ai minori dei prodotti del tabacco di nuova generazione;
divieto di fumo in autoveicoli in presenza di minori e donne in gravidanza;
divieto di fumo nelle pertinenze esterne degli ospedali e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pediatrici, nonché nelle pertinenze esterne dei singoli reparti pediatrici, ginecologici, di ostetricia e neonatologia;
inasprimento delle sanzioni per la vendita e somministrazione di prodotti del tabacco, sigarette elettroniche e prodotti di nuova generazione ai minori;
verifica dei distributori automatici, possibilmente al momento dell’istallazione e comunque periodicamente, al fine di controllare il corretto funzionamento dei sistemi automatici di rilevamento dell’età dell’acquirente;
introduzione sulle confezioni di sigarette, tabacco da arrotolare e tabacco per pipa ad acqua delle “avvertenze combinate” relative alla salute: testo, fotografia a colori e numero del telefono verde contro il fumo (800.554.088). Le avvertenze occuperanno il 65% del fronte e del retro delle confezioni e dell’eventuale imballaggio esterno;
divieto di additivi che rendono più “attrattivo” e “più nocivo” il prodotto del tabacco (es: caffeina, vitamine, coloranti delle emissioni, nonché additivi che facilitino l’inalazione o l’assorbimento di nicotina e che abbiano proprietà cancerogene, mutageniche o tossiche);
abolizione dei pacchetti da 10 sigarette e delle confezioni di tabacco da arrotolare contenenti meno di 30 grammi di tabacco;
divieto di utilizzare nell’etichettatura elementi promozionali e fuorvianti, come riferimenti a benefici per la salute o per lo stile di vita, ad un gusto o un odore etc.;
divieto di apporre sulle etichette informazioni relative al contenuto di catrame, nicotina o monossido di carbonio, ritenute ingannevoli per il consumatore che, nel confronto tra più prodotti, tende a preferire quello con minori quantità di tali sostanze, ritenendolo meno nocivo;
divieto di “aromi caratterizzanti” nelle sigarette e nel tabacco da arrotolare. Per “aromi caratterizzanti” si intendono: odori o gusti chiaramente distinguibili, dovuti a un additivo o a una combinazione di additivi, come: frutta, spezie, erbe etc.;
divieto di vendita a distanza transfrontaliera (on line) ai consumatori di prodotti del tabacco, sigarette elettroniche e contenitori di liquido di ricarica con presenza di nicotina;
Misure relative alle sigarette elettroniche con nicotina:
divieto di vendita ai minori di 18 anni di sigarette elettroniche e di liquido di ricarica con presenza di nicotina, già precedentemente disposto da un’ordinanza del Ministro della salute;
introduzione di requisiti di sicurezza per le sigarette elettroniche e i contenitori di liquido di ricarica contenenti nicotina, a prova di bambino e di manomissione, corredati da un “foglietto illustrativo”, contenente istruzioni d’uso, controindicazioni, informazioni su eventuali effetti nocivi ecc.
Per quanto riguarda le novità introdotte per il divieto di fumo in prossimità di ospedali: l’art. 24, comma 1, del Dlgs. n. 6/2016, modificando l’art. 51, comma 1-bis della Legge 16/01/2003, n. 3, introduce il divieto di fumo nelle pertinenze esterne delle strutture universitarie ospedaliere, dei presidi ospedalieri e degli IRCCS pediatrici, nonché nelle pertinenze esterne dei reparti di ginecologia e ostetricia, neonatologia e pediatria delle strutture universitarie ospedaliere e dei presidi ospedalieri e degli IRCCS. In caso di violazione del divieto sono applicabili le misure sanzionatorie previste dall’art. 7 della Legge 11/11/1975, n. 584, come modificate dalla legge finanziaria del 2005 (art. 1, comma 189, legge 30/12/2004, n. 311) che ha previsto un aumento del 10% dell’importo delle sanzioni amministrative pecuniarie.
Divieto di fumo in auto: l’art. 24, comma 2, del Dlgs. n. 6 del 2016, introducendo un comma 1-ter all’art. 51 della Legge 16/01/2003, n. 3, estende il divieto di fumo al conducente di autoveicoli, in sosta o in movimento, e ai passeggeri a bordo degli stessi in presenza di minori di diciotto anni e di donne in stato di gravidanza. La disposizione ha la finalità di tutelare i minori e il nascituro dal fumo passivo. In particolare, si intende evitare che il minore di anni diciotto o la donna in stato di gravidanza, in un ambiente ristretto quale è l’autoveicolo, respirino il fumo consumato da altri (sia il fumo prodotto dalla combustione della sigaretta, sia quello che è stato prima inalato e successivamente espirato dai fumatori).
Anche in tal caso, alla violazione del divieto sono applicabili le misure sanzionatorie previste dall’articolo 7 della Legge 11/11/1975, n. 584, come modificate dalla Legge finanziaria del 2005 (art. 1, comma 189, Legge 30/12/2004, n. 311), che ha previsto un aumento del 10% dell’importo delle sanzioni amministrative pecuniarie.
In merito alla tutela dei minori in tema di consumo di tabacco: l’art. 24, comma 3, del Dlgs. n. 6 del 2016, ribadendo il generale divieto di fumo per i minori di diciotto anni, introduce in via legislativa il divieto di vendita ai minori di sigarette elettroniche e contenitori di liquido di ricarica con presenza di nicotina, nonché di prodotti del tabacco di nuova generazione. L’art. 24, prevede un inasprimento delle sanzioni per chiunque venda o somministri ai minori di diciotto anni prodotti del tabacco, sigarette elettroniche o contenitori di liquido di ricarica con presenza di nicotina, nonché prodotti del tabacco di nuova generazione. Chiunque venda i sopra richiamati prodotti, in tutti i casi in cui la maggiore età dell’acquirente non sia manifesta, è obbligato a chiedere, all’atto dell’acquisto, l’esibizione di un documento di identità.
La violazione del divieto, comporta l’applicazione di una multa che va da Euro 500,00 a Euro 3.000,00 e la sospensione per quindici giorni della licenza all’esercizio dell’attività. Nell’ipotesi in cui il fatto sia commesso più di una volta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.000,00 a Euro 8.000,00 e la revoca della licenza all’esercizio dell’attività. Il rispetto del divieto di vendita ai minori dei prodotti del tabacco viene garantito anche per le vendite effettuate tramite distributore automatico. I distributori automatici, che peraltro sono dotati di sistemi di rilevamento dell’età dell’acquirente, saranno sottoposti periodicamente a verifica effettuata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
In futuro il Ministero della salute attiverà il monitoraggio dell’applicazione e la valutazione dell’impatto del nuovo decreto sulla popolazione, attraverso un progetto coordinato dall’Istituto superiore di sanità. Seguirà poi l’attuazione del Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018 (PNP).
ROMA, 29 Febbraio 2016
Alexia Perazzi